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PRESIDIO AEROPORTI
decr. del 23/09/2011

Presidio aeroporti

IMPIANTI PER LA NAUTICA

ANTINCENDIO PER LA NAUTICA

ESTINTORI

GRUPPO ESTINTORI

CORSI

IMPIANTO AD AEROSOL

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ABROGATO D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norma Completa) - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 34. Divieti - Mezzi di estinzione - Allontanamento dei lavoratori -
c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento.
Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza econtrollati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;
Art. 35. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali   verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.
Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. I divieti di cui al presente articolo devono essere
resi noti al personale mediante avvisi.
Art. 377, 379, 385 - Mezzi di protezione appropriati ai rischi, idonei strumenti di protezione, idonei mezzi di difesa contro rischi particolari.

D.M. del 7.1.2005 G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005 (Norma completa)- Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili.
Il decreto del 20.12.1982 è stato abrogato col D.M. del 7 gennaio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005, secondo cui la classificazione degli estintori portatili di incendio si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN 3-7.
Il nuovo decreto entra in vigore dopo centottanta giorni dalla pubblicazione (4 febbraio 2005) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Gli estintori portatili prodotti precedentemente secondo il D.M. 20 dicembre 1982 (Norma completa)potranno essere commercializzati ancora per al massimo 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ed utilizzati per 18 anni dalla data di produzione punzonata sul serbatoio.
Di particolare importanza riveste il fatto che tutti gli estintori dovranno essere dotati per ogni esemplare di un libretto di uso e manutenzione riportante le istruzioni d'uso ed i dati tecnici indispensabili per una corretta manutenzione, le cui modalità non cambiano rispetto alla norma UNI 9994/2003. Per gli estintori "idrici", meglio definibili come base acqua, sarà infine possibile l'utilizzo su apparecchiature in tensione elettrica, con un massimo di 1.000 Volt ad almeno un metro di distanza.

D.M. 6.3.1992 G.U. n. 66 del 19 marzo 1992 - Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio.
Art. 2. Utilizzazione - 1. Gli estintori carrellati di incendio da impiegarsi nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi devono essere omologati.


UNI 9492 aprile 1989 - Estintori carrellati d'incendio. Requisiti di costruzione e tecniche di prova. Questa norma è stata ritirata e sostituita dalla norma europea: UNI EN 1866-1 agosto 2008.


UNI  EN  1866-1   agosto  2008  -  Estintori  d'incendio  carrellati  -  Parte  1: Caratteristiche, prestazioni e metodi di prova.
La norma specifica le regole per la progettazione, prove di tipo e ispezione durante la fabbricazione, nonché la classificazione degli estintori d'incendio carrellati. Si applica agli estintori d'incendio carrellati a polvere, a base d'acqua e
CO2, aventi massa maggiore di 20 kg.

UNI 9994 novembre 2003 - Apparecchiature per estinzione incendi. Estintori d'incendio. Manutenzione.

5. Fasi della manutenzione
5.1. Sorveglianza, misura di prevenzione atta a controllare, con costante e particolare attenzione, l'estintore nella posizione in cui è collocato, tramite l'effettuazione di una serie di accertamenti.
La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
5.2. Controllo, misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza almeno semestrale, l'efficienza dell'estintore, tramite l'effettuazione di alcuni accertamenti. Il servizio di controllo, revisione e collaudo deve essere svolto da personale esperto.
5.3. Revisione, misura di prevenzione, di frequenza almeno pari a quella indicata nel prospetto, atta a verificare, e rendere perfettamente efficiente l'estintore. Il prospetto stabilisce la frequenza di revisione, con ricarica e/o sostituzione dell'agente estinguente secondo le seguenti scadenze:

Tipo di estintore

Tempo massimo di revisione con sostituzione carica

A polvere

36 mesi

Ad acqua o a schiuma

18 mesi

AC02

60 mesi

Ad idrocarburi alogenati

72 mesi

5.4. Collaudo, misura di prevenzione atta a verificare, con una frequenza specificata, la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facenti parte di apparecchi a pressione.
Gli estintori a CO2 e le bombole di gas ausiliario devono rispettare le scadenze indicate dalla legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti.
Gli estintori  che  non  siano già soggetti  a verifiche  periodiche secondo  la legislazione vigente e costruiti in conformità alla Direttiva 97/23/CE (DLgs 93/2000), devono essere collaudati ogni 12 anni mediante una prova idraulica della durata di
30 secondi alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio.
Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi alla Direttiva 97/23/CE,  devono essere collaudati ogni 6 anni, mediante una prova idraulica della durata di 1 minuto a una pressione di 3,5 MPa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.

ABROGATO D. Lgs. 626 settembre 1994 - Salute e sicurezza dei lavoratori (Norma completa)
II D.Lgs 626/94 recepisce inizialmente otto direttive CEE. 
Art. 1, c.1 - II decreto prescrive misure per la tutela delia salute e per la sicurezza dei lavoratori... In tutti i settori di attività privati o pubblici.
Capitolo 3 - L'informazione e formazione
Capitolo 6 - Titolo IV (Direttiva CEE 89/656) - Uso dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

D. Lgs n° 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (TESTO UNICO) (norma completa)

Art. 304 - Abrogazioni - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convellilo, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.


Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili -
1. Il datore di lavoro non può' delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.


Art. 36 - Informazione ai lavoratori -
1. Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;   b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro.


Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti -
I lavoratori incaricati dell'attività' di prevenzione incendi e lotta antincendio.di evacuazione dei luoghi di lavorerete............
.devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.........


Art. 64 - Obblighi del datore di lavoro -1. Il datore di lavoro prowede affinché:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
e) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e)  gli   impianti  e  i  dispositivi  di   sicurezza,  destinati   alla   prevenzione  o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 161- Campo di applicazione
1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
Art. 162 - Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività'  o  ad   una  situazione  determinata,  fornisce  una  indicazione  o  una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
f)segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità' sufficiente;
h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
i) colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato determinato;
I) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
Art. 163 - Obblighi del datore di lavoro
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità' all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto quanto previsto nell'allegato XXVIII.
Art. 164 - Informazione e formazione -1. Il datore di lavoro provvede affinchè':
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37 - Disposizioni in materia di impianti negli edifici -
Ministero dello Sviluppo  Economico -  Regolamento concernente  l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici


Art. 1 - Ambito di applicazione

1 II presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2 Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c)   impianti   di   riscaldamento,   di   climatizzazione,   di   condizionamento   e   di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

Art. 2 - Definizioni relative agli impianti

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

Art. 8 - Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'art. 1, comma
2. ad imprese abilitate ai sensi dell'ari. 3.

Art. 10 - Manutenzione degli impianti
1 La manutenzione
ordinaria degli impianti di cui all'art. 1 non comporta la redazione  del  progetto  né  il   rilascio  dell'attestazione  di  collaudo,  né l'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, fatto salvo il disposto del
successivo comma 3.

UNI EN 671-1 aprile 2003 - Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni semirigide.
La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità dei naspi antincendio con tubazioni semirigide.
La bobina deve ruotare attorno ad un perno. La bobina è composta da due circolari di diametro massimo non maggiore di 800 mm collegati da settori interni o da un tamburo di diametro minimo non minore di 200 mm per le tubazioni da 19 mm e 25 mm, e non minore di 280 mm per le tubazioni da 33 mm. Il colore dei dischi della bobina deve essere rosso. La rotazione della bobina deve arrestarsi nel limite di un giro quando il naspo è sottoposto alla prova di frenatura dinamica.
La lunghezza elementare non deve superare i 30 metri.
La tubazione deve essere semirigida, conforme alla norma europea EN 694 e deve essere dotata all'estremità di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato e/o getto pieno. Il portello della cassetta deve poter aprirsi di circa 180° per permettere lo srotolamento della tubazione in ogni direzione.

UNI EN 671-2 settembre 2004 - Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili.
La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova per la costruzione e la funzionalità degli idranti a muro con tubazioni flessibili.
La tubazione deve essere appiattibile e conforme alla norma europea EN 14540, il diametro nominale della tubazione non deve essere maggiore di 52 mm, la lunghezza elementare di tubazione non deve essere maggiore di 20 metri.
La tubazione deve essere dotata all'estremità  di una lancia erogatrice che permetta le seguenti regolazioni del getto: chiusura getto, e getto frazionato, e/o getto pieno.
La valvola di intercettazione deve essere posizionata in modo tale che ci siano almeno 35 mm tra ogni lato della cassetta ed il diametro esterno del volantino, sia in posizione di apertura totale che di chiusura.
Le cassette devono essere munite di portello e possono essere chiuse con una serratura.
Le cassette dotate di serratura devono essere provviste di un dispositivo di apertura d'emergenza che può essere protetto solo con materiali frangibili e trasparenti.
Un dispositivo di apertura deve essere previsto per permettere l'ispezione periodica e la manutenzione. Il dispositivo di apertura deve prevedere la possibilità di essere munito di sigillo di sicurezza.
Resistenza alla corrosione di parti rivestite: deve superare la prova di 240 ore in nebbia salina come specificato nella ISO 9227.
Il colore del supporto (sella salvamanichetta) della tubazione deve essere rosso.

UNI EN 671-3 aprile 2001 - Sistemi fissi di estinzione incendi: sistemi equipaggiati con tubazioni.
Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni flessibili.

Controllo e verifica annuale, eseguiti da persona competente alla pressione di rete; ricordiamo tuttavia che la scadenza suddetta deriva dalla normativa europea, mentre in Italia continua a rimanere in vigore il controllo semestrale secondo il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
Ogni 5 anni tutte le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio come specificato nelle norme 671-1 e/o 671-2 (12 bar per un minuto).

UNI 10779 Luglio 2007 - Impianti di estinzione incendi. Reti di idranti. Progettazione, installazione ed esercizio.
La norma specifica i requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione, ed esercizio degli impianti idrici antincendio permanentemente in pressione, destinati all'alimentazione di idranti e naspi antincendio.
Per ciascun idrante deve essere prevista almeno una dotazione, ubicata in prossimità dell'idrante, in apposita cassetta di contenimento, di una lunghezza normalizzata di tubazione flessibile,  completa di  raccordi  e  lancia di erogazione.
Gli idranti a muro devono essere conformi alla UNI EN 671-2.
I naspi devono essere conformi alla UNI EN 671-1.
I raccordi devono essere conformi alla UNI 804.
Le legature devono essere conformi alla UNI 7422.
Gli idranti colonna soprasuolo devono essere conformi alla UNI EN 14384.
Gli idranti sottosuolo devono essere conformi alla UNI EN 14339.

D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998 - II nuovo regolamento di prevenzione incendi.
Art. 5 - Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività.
1. Gli enti e i privati responsabili di attività   soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione.
Essi  provvedono,  in  particolare,  ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da
osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2.1 controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati,
devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività.
Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando.

D.M. n. 64 del 10 marzo 1998 G.U. n. 81 del 7 aprile 1998. (Norma Completa)
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione  dell'emergenza nei
luoghi di lavoro.
Art. 4. - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.
1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Allegato V - Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi.
Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio. 6.2 -
Definizioni.
Ai fini del presente decreto si definisce:
- Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
- Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
- Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.
- Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. Allegato VII - Informazione e formazione antincendio.
Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio dell'attività.

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - ALLEGATO VI.

6.3 Vie di uscita - Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo. Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa. Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte. Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente. Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni. La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza. Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente.


D.M. 3 novembre 2004 G.U. n. 271 del 18 novembre 2004
Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
Art. 4 comma C2 II datore di lavoro
deve effettuare la corretta manutenzione osservando tutte le istruzioni fornite dal produttore.
Art. 5 I dispositivi per l'apertura non muniti di marcatura "CE" devono essere sostituiti in caso di rottura o comunque entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Direttiva 97/23/CE (PED) del Parlamento Europeo.
La direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo, accolta dal Parlamento Italiano con il Decreto Legislativo n. 93 del 25/02/2000, meglio conosciuta come PED (Pressure Equipment Directive), è la nuova direttiva che dal 30 Maggio 2002 governa la costruzione e il commercio di apparecchiature a pressione in tutti gli stati membri della Comunità Europea. Da questa data tutti gli apparecchi soggetti a pressioni superiori a 0,5 bar devono assoggettarsi a questa nuova normativa. La normativa si applica a tutti gli apparecchi (o componenti di macchinari o insiemi di apparecchi) in cui la pressione è la grandezza fondamentale per la valutazione della stabilità, della sicurezza e dell'integrità del componente. In particolare interessa i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli elementi accessori a pressione.
La filosofia della direttiva in oggetto è quella di garantire la sicurezza del prodotto a livello europeo.

Gazzetta Ufficiale n° 95 del 23 aprile 2004
Nella  Gazzetta Ufficiale
r\B 95 del 23 aprile 2004 il Ministero delle Attività Produttive ha recepito le norme armonizzate europee relative ai sistemi equipaggiati con tubazioni e ha dato attuazione anche in Italia alla direttiva 89/106/CEE, (CPD, direttiva sui prodotti da costruzione).
L'ampia gamma di prodotti certificati e marcati CE, si raggruppa in due famiglie:
- Famiglia 1 "Naspi antincendio manuali orientabili", rispondente ai requisiti previsti dalla UNI EN 671/1:2003
- Famiglia 2 "Idranti a muro tipo 2", rispondente ai requisiti previsti dalla UNI EN 671/2:2004

Altri riferimenti normativi - Requisiti dei prodotti

UNI  EN  3-7  marzo  2008  (nuova  edizione)  -  Estintori  d'incendio  portatili  -
Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova.
La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e i criteri di prestazione per estintori di incendio portatili.

UNI EN 2 aprile 2005 - Classificazione di fuochi - La presente norma suddivide in cinque classi i diversi tipi di fuoco, in relazione al tipo di combustibile. Questa classificazione è utile in modo particolare nel settore della lotta contro l'incendio mediante estintori.

ABROGATO D. Lgs. n 493 del 14 agosto 1996 - Segnaletica di sicurezza. (Norma completa)

UNI 804:2007 - Apparecchiature per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili (UNI25 - UNI45 - UNI70). La norma specifica i materiali, i metodi di prova e le designazioni dei raccordi per tubazioni flessibili da impiegare nelle apparecchiature per estinzione incendi.

UNI 7422:1975 - Apparecchiature per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.

UNI EN 14384:2006 - Idranti antincendio a colonna soprasuolo. UNI EN 14339:2006 - Idranti antincendio sottosuolo.

UNI 9487:2006 - Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa.
La norma specifica le prove e definisce i requisiti che devono soddisfare le tubazioni flessibili di nuova costruzione con diametro nominale di 70 mm, per pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa, da impiegarsi nelle reti idriche antincendio.

UNI EN 14540:2006 - Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi. La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova che devono soddisfare le tubazioni appiattigli impermeabili da impiegarsi nei sistemi fissi. Le tubazioni sono progettate per l'utilizzo ad una pressione massima di esercizio di 1,5 MPa, con una gamma di diametri interni da 25 mm a 52 mm.

UNI EN 694:2005 - Tubazioni antincendio - Tubazioni semirigide per sistemi fissi. La norma specifica i requisiti ed i metodi di prova cui devono soddisfare le tubazioni semirigide per naspi antincendio da impiegarsi nelle reti idriche antincendio. La norma si applica esclusivamente alle tubazioni semirigide antincendio da usarsi in condizioni ambientali comprese tra -20 °C e +60 °C ed in ambienti senza la presenza di agenti aggressivi o corrosivi.

UN111280:2008 - Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi. La norma specifica le procedure per effettuare il controllo iniziale e la manutenzione (sorveglianza, controllo e revisione) dei sistemi di estinzione incendi ad estinguenti gassosi.

UNI EN 12845:2005 dal titolo "Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione".
Questa norma ha sostituito la
UNI 9489 aprile 1989 - Apparecchiature per estinzione incendi. Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (sprinkler) - e ha sostituito la UNI 9490 aprile 1989 - Apparecchiature per estinzione incendi. Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio.

UNI EN 12259-1:2002 dal titolo "Installazioni fisse antincendio - componenti per sprinkler e a spruzzo d'acqua - sprinklers".

Decreto Ministeriale 13/11/1995 Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione. (Gazzetta ufficiale 27/11/1995 n. 277) - UNI 9493:1989 - Liquidi schiumogeni a bassa espansione.
UNI EN 1568-3:2002 - Mezzi di estinzione incendi - Liquidi schiumogeni concentrati - Specifiche per liquidi schiumogeni concentrati a bassa espansione per applicazione superficiale su liquidi immiscibili con acqua.

UNI 9494:2007 - Evacuatori di fumo e calore - Caratteristiche, dimensionamento e prove. La norma specifica i requisiti funzionali e i criteri di dimensionamento ed installazione per gli evacuatori naturali di fumo e calore.

UNI EN 12101-2:2004 - Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche ; per gli evacuatori naturali di fumo e calore

UNI 9795:2005 - Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio - Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori I ottici lineari di fumo e punti di segnalazione manuali.

UN111224:2007 - Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi - La norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la manutenzione e la revisione dei sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio.

UNI EN 54 - Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio.

UNI EN 1634-1:2001 - Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura - Porte e chiusure resistenti al fuoco.

UNI EN 1634-3:2005 - Prove di resistenza al fuoco per porte ed elementi di chiusura - Parte 3: Porte e chiusure a tenuta fumo.

Decreto Ministeriale del 23/09/2011
Presidio antincendio presso gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture del 1° febbraio 2006"
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